Un condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per unificare tre sentenze di patteggiamento. Il Tribunale ha dichiarato l'istanza inammissibile poiché il ricorrente non ha seguito la procedura specifica prevista per i riti speciali, che richiede il previo accordo con il Pubblico Ministero sulla pena complessiva. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che per le condanne derivanti da patteggiamento non si applica la disciplina ordinaria dell'art. 671 c.p.p., ma quella speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p. L'accettazione del rito speciale comporta infatti l'adesione a uno statuto processuale vincolante anche nella fase dell'esecuzione, limitando il potere decisionale autonomo del giudice in assenza di un accordo tra le parti.
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