Un pescatore di frodo, condannato per associazione per delinquere e bracconaggio ittico con elettrostorditori, ha proposto ricorso per cassazione. L'imputato sosteneva l'insussistenza del vincolo associativo, ritenendosi responsabile soltanto della contravvenzione di pesca illegale e privo di coinvolgimento diretto nelle frodi commerciali sui prodotti mal conservati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'associazione per delinquere punisce la partecipazione al sodalizio a prescindere dalla materiale esecuzione dei delitti-fine da parte del singolo, purché vi sia un contributo consapevole all'organizzazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha imposto il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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