Un'azienda importa sanse di oliva dichiarando un valore che la esenta dai dazi. L'Agenzia delle Dogane, dopo un controllo, classifica diversamente la merce e richiede il pagamento dei tributi. Successivamente, la merce viene sottoposta a sequestro penale. L'azienda sostiene che il sequestro, impedendo l'uso dei beni, annulli il debito. La Corte di Cassazione ha stabilito il contrario: il sequestro avvenuto dopo lo svincolo doganale non provoca l'estinzione dell'obbligazione doganale. Il debito tributario, sorto al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, resta valido e deve essere pagato, inclusa l'IVA all'importazione.
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