Un dipendente pubblico, idoneo non vincitore in una selezione del 2009, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla progressione professionale o il risarcimento del danno. Il lavoratore sosteneva che l'obbligo biennale di indire nuove selezioni, previsto dal contratto collettivo, imponesse lo scorrimento della graduatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che lo scorrimento della graduatoria non costituisce un obbligo automatico per l'amministrazione. L'indizione delle procedure e la copertura dei posti dipendono sempre dalle scelte organizzative dell'ente, dalle disponibilità di bilancio e dalla previa contrattazione integrativa. In assenza di risorse finanziarie autorizzate, non sussiste alcuna responsabilità risarcitoria del datore di lavoro pubblico.
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