La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6563/2024, ha stabilito che l'opposizione allo stato passivo fallimentare non è un giudizio di appello, ma un procedimento di primo grado. Pertanto, non si applicano i rigidi requisiti di specificità dei motivi richiesti per gli appelli. La genericità delle censure può portare al rigetto nel merito, ma non all'inammissibilità del ricorso. Il caso riguardava un agente della riscossione il cui credito era stato parzialmente escluso e la cui opposizione era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale per eccessiva genericità.
Continua »