Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento via PEC emessa a seguito di avvisi di accertamento per imposte non versate. Il debitore contestava vari vizi formali dell'atto, tra cui il formato del file, l'assenza di firma digitale e attestazione di conformità, l'omessa sottoscrizione del ruolo e la motivazione sul calcolo degli interessi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la piena legittimità della cartella di pagamento via PEC. I giudici hanno chiarito che la notifica tramite posta certificata di un file PDF scansionato da originale cartaceo non esige firma digitale né attestazioni ulteriori. Inoltre, la tempestiva opposizione sana ogni eventuale irregolarità per raggiungimento dello scopo, mentre per gli interessi basta il rinvio all'avviso presupposto.
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