Un condomino impugna una delibera per lavori straordinari, sostenendo un conflitto di interessi in assemblea condominiale. Il voto contestato era di una delegata, socia della società amministratrice che avrebbe ricevuto un compenso per i lavori. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: a differenza delle società, nel condominio il quorum si calcola sempre su tutti i partecipanti, inclusi quelli in potenziale conflitto. Il voto del condomino in conflitto non va escluso a priori dal calcolo. La delibera può essere annullata solo se il suo voto è stato determinante per l'approvazione e se la decisione finale è potenzialmente dannosa per il condominio. In questo caso, il ricorso del condomino è stato respinto.
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