Un acquirente subisce una truffa online dopo aver versato mille euro su una carta prepagata ricaricabile per un acquisto concordato in chat, senza ricevere il bene. La vittima sporge denuncia orale allegando gli screenshot delle conversazioni telematiche. L'imputato, titolare della carta e destinatario dell'accredito, contesta la condanna sostenendo che la carta fosse smarrita e che mancasse una formale querela. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la condanna penale dell'imputato. I giudici stabiliscono che allegare le chat alla denuncia dimostra chiaramente la volontà punitiva della persona offesa. Inoltre, l'intestazione della carta prepagata e la corrispondenza dei dati bancari costituiscono prove solide della responsabilità dell'autore della truffa online, escludendo la particolare tenuità del fatto a causa della serialità e dell'uso del mezzo telematico.
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