Una società finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo contro il garante di un'impresa per canoni di leasing non pagati. Il garante contesta l'ingiunzione disconoscendo la propria firma e invocando la qualifica di consumatore del fideiussore per ottenere il trasferimento della causa al proprio tribunale di residenza e la cancellazione delle clausole vessatorie. Il garante rinuncia poi al disconoscimento della firma. Il Tribunale respinge la tesi della qualità di consumatore: il garante detiene la maggioranza delle quote della società debitrice, elemento che dimostra un chiaro collegamento economico e funzionale con l'attività commerciale garantita. Tuttavia, il giudice accoglie parzialmente l'opposizione sulle somme richieste: la società creditrice non prova la correttezza di ripetute voci di addebito prive di giustificazione contrattuale. Il decreto ingiuntivo viene quindi revocato e l'importo ridotto da circa 25.900 euro a 24.218 euro.
Continua »