L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito, essendo trascorso il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento intenzionale, soprattutto perché l'ente dispone di autonomi poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, la prescrizione contributi INPS è confermata, poiché il primo atto interruttivo è stato notificato oltre i cinque anni dall'esigibilità del credito.
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