La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento per maggiori redditi d'impresa e IVA. Il ricorrente lamentava la nullità della notifica e la violazione del contraddittorio preventivo tributario. I giudici hanno stabilito che la notifica, seppur viziata nell'indirizzo, ha raggiunto lo scopo poiché il contribuente ha potuto difendersi. Inoltre, il diritto al contraddittorio preventivo tributario è stato rispettato poiché il soggetto aveva già presentato memorie e documenti durante l'ispezione. La Corte ha sottolineato che, per annullare l'atto, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova di resistenza, dimostrando quali argomenti decisivi avrebbe introdotto in un ulteriore confronto. Il ricorso è stato respinto con condanna a pesanti spese legali.
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