Per legge ordinaria, in diritto, s'intende l'atto normativo adottato dal parlamento o, in certi ordinamenti, dall'analogo organo di un ente territoriale e [[Ente locale|locale]], secondo la [[Procedimento|procedura]] ordinariamente prevista per l'esercizio della [[Funzione pubblica|funzione]] [[Normazione|legislativa]], in contrapposizione alla ''[[legge costituzionale]]'' e, in certi ordinamenti, alla ''[[legge organica]]'', adottate con procedure diverse e più complesse (o, come si suol dire, ''aggravate''). È quella che, anche nel linguaggio comune, suole essere denominata ''legge'', senza ulteriori specificazioni. ==Caratteri generali== Nella [[gerarchia]] delle [[fonti del diritto]] la legge ordinaria è subordinata alla costituzione, alla legge costituzionale ed eventualmente alla legge organica, ma è sovraordinata a tutte le altre fonti del diritto, eccettuate quelle che hanno il suo stesso rango, come gli [[atti aventi forza di legge]]. Va, tuttavia, tenuto presente che il concetto di legge ordinaria presuppone una [[costituzione rigida]] giacché, in presenza di [[costituzione flessibile]], tutte le leggi approvate dal parlamento hanno il medesimo rango, che è il più elevato nella gerarchia delle fonti, al pari della costituzione. A rigore, dunque, solo in caso di costituzione flessibile la legge è, come si suole dire, fonte ''primaria'', sebbene questa espressione venga usata anche in ordinamenti, come quello italiano, a costituzione rigida. Solitamente la legge ordinaria ha competenza generale e residuale, nel senso che può disciplinare qualsiasi materia, escluse solo quelle che la costituzione gli sottrae e attribuisce ad altra fonte, come la legge costituzionale (''riserva di legge costituzionale''), la legge organica (''riserva di legge organica'') o il [[regolamento parlamentare]]. Un'eccezione è rappresentata dalla [[Costituzione francese del 1958|Costituzione della V Repubblica francese]] che attribuisce la competenza generale e residuale al regolamento governativo (art. 37), mentre le competenze della legge ordinaria sono tassativamente enumerate (art. 34). Negli [[stato federale|stati federali]] e [[stato regionale|regionali]], oltre al parlamento della federazione o dello Stato centrale, anche i parlamenti degli stati federati o gli analoghi organi legislativi degli enti regionali (come il [[consiglio regionale (Italia)|consiglio regionale]] in [[Italia]]) possono adottare leggi ordinarie (sicché si distinguono leggi federali o statali, da un lato, e leggi statali, regionali, provinciali ecc. dall'altro). In questo caso, la costituzione dello Stato federale o centrale ripartisce le [[Competenza (diritto)|competenze]] tra legislatore federale o statale e legislatore dello Stato federato o regionale sulla base della materia, solitamente elencando le materie attribuite ad uno dei due e demandando all'altro la competenza per tutte le materie non contemplate nell'elenco (''competenza residuale ''o ''poteri residui); ''tale competenza residuale è sovente attribuita agli stati federati nei sistemi federali, allo Stato centrale in quelli regionali, ma non mancano eccezioni (ad esempio, le regioni italiane hanno competenza legislativa residuale). In generale, le costituzioni escludono dalla disciplina di determinate materie le fonti subordinate alla legge ordinaria, ponendo così una ''[[riserva di legge]]'' che può essere ''relativa'', se la legge ordinaria può limitarsi a stabilire i principi della disciplina demandando le regole di dettaglio a fonte subordinata, o ''assoluta'', se l'intervento delle fonti subordinate è del tutto precluso. A volte la costituzione, oltre a stabilire la riserva, richiede che la legge (ordinaria, organica o costituzionale) sia adottata con procedimento aggravato rispetto alle altre leggi dello stesso tipo o pone dei limiti alla [[discrezionalità]] del legislatore riguardo al suo contenuto: si parla in questi casi di riserva ''rinforzata'' e, nel caso di aggravamento procedimentale, di legge ''rinforzata'' o ''atipica''. L'organo legislativo esercita alcune funzioni non normative con atti aventi forma di legge ordinaria per previsione costituzionale (ad esempio, l'approvazione del [[Bilancio dello Stato]]) e può creare con legge ordinaria norme prive dei caratteri di [[Generalità (carattere della norma)|generalità]] e [[astrattezza]] (cosiddetta ''[[legge-provvedimento]]''); in questi casi si è di fronte a ''leggi meramente formali'' che, pur avendo la forma (e la forza) della legge ordinaria, non sono atti normativi. ==Ordinamento italiano== In [[Italia]] il potere legislativo spetta al [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 70|art. 70]] della [[Costituzione italiana|Costituzione]], alle [[regioni a statuto ordinario]], ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 117|art. 117]] della Costituzione, e alle [[regioni a statuto speciale]], ai sensi dei rispettivi [[statuto regio