L'Imputato è stato condannato per il reato di lesioni personali ai danni della Persona Offesa. Contro la sentenza d'appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando principalmente la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di nuove prove testimoniali e di una perizia medico-legale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e il diniego del giudice di merito non può essere sindacato se supportato da una motivazione logica e coerente. Inoltre, la Cassazione non può rivalutare i fatti già accertati. Di conseguenza, la condanna dell'Imputato è stata confermata, con l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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