Un ente previdenziale ha esercitato un'azione di regresso contro una società datrice di lavoro per recuperare le somme versate agli eredi di un lavoratore deceduto per un carcinoma dovuto all'esposizione all'amianto. La società si è difesa eccependo la prescrizione del diritto. Il Tribunale ha respinto l'eccezione, ritenendo che la prescrizione fosse stata validamente interrotta. Ha inoltre affermato la responsabilità della società, basandosi su una precedente sentenza e riducendo l'importo dovuto di un terzo a causa del concorso di colpa del lavoratore (tabagismo).
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