Una società di costruzioni ha impugnato la risoluzione di un contratto di appalto pubblico per la manutenzione stradale, disposta da un consorzio di bonifica per grave negligenza. La società richiedeva il pagamento del saldo e interessi moratori speciali, ma i giudici di merito hanno confermato la legittimità della rescissione basandosi su accertamenti tecnici contenuti in una sentenza penale passata in giudicato. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'utilizzo di una sentenza penale esterna rientra nell'ambito delle prove atipiche nel processo civile. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sugli interessi moratori, poiché il credito non riguardava ritardi burocratici ma una contestazione sull'adempimento contrattuale complessivo.
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