Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha contestato la sentenza sostenendo il malfunzionamento dell'apparecchio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, giudicandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito un principio importante sulla prova etilometro: non è sufficiente sollevare un dubbio generico sul suo funzionamento. L'imputato ha l'onere di fornire elementi specifici, documentali o testimoniali, per dimostrare il difetto. In assenza di prove contrarie, la dichiarazione dell'agente che attesta la regolare omologazione e revisione periodica dell'etilometro è considerata sufficiente a confermare la validità del test. La condanna è quindi diventata definitiva.
Continua »