La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per difetto di legittimazione. L'impugnazione era stata presentata dal fratello di un condannato in nome proprio, e non per conto dell'interessato, creando un vizio insanabile. La Corte sottolinea la necessità di una precisa corrispondenza tra la parte che ha presentato l'istanza originaria e quella che propone il successivo ricorso, confermando che gli errori procedurali sulla titolarità dell'azione legale portano al rigetto del ricorso senza esame del merito.
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