L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale attraverso l'istituto del concordato in appello, ottenendo una riduzione della sanzione. Successivamente, il difensore ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando il mancato proscioglimento immediato e la carenza di motivazione da parte del giudice d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno stabilito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame, limitando i poteri decisori del giudice ai soli punti concordati. Di conseguenza, il magistrato di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato.
Continua »