Due imputati, condannati in primo grado per truffa, falso e ricettazione, proponevano concordato in appello per l'applicazione di una pena concordata. La Corte d'Appello accoglieva la richiesta rideterminando la sanzione. Gli imputati proponevano successivamente ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di secondo grado non avessero motivato sulla mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato, poiché la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice ai soli punti dell'accordo.
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