Un cittadino straniero ha impugnato la proroga del suo trattenimento in un CPR, sostenendo che il provvedimento del giudice fosse privo di una motivazione adeguata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la motivazione, sebbene sintetica, era valida perché indicava chiaramente le difficoltà oggettive nel rimpatrio, come la mancata cooperazione del Paese di origine. La sentenza chiarisce i requisiti per la prima proroga trattenimento CPR.
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