La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena in Appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva impugnato la sentenza chiedendo il proscioglimento. La Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena costituisce una rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità, con effetti preclusivi che si estendono anche al giudizio di legittimità, rendendo inammissibile ogni successiva doglianza sul merito.
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