Una società cessionaria del credito richiede l'ammissione allo stato passivo di una liquidazione giudiziale per finanziamenti garantiti da ipoteca. Il tribunale ammette il credito ma lo degrada a chirografario, revocando il privilegio ipotecario nel mutuo fondiario. I giudici territoriali motivano la scelta asserendo che la banca non ha provato la materiale erogazione del denaro tramite contabili di versamento, ritenendo inopponibile al curatore la semplice quietanza inserita negli atti notarili di mutuo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della banca creditrice e cassa il decreto per totale contraddittorietà della motivazione. L'ammissione del debito presuppone necessariamente l'avvenuta erogazione del denaro. Di conseguenza, il tribunale non può negare la garanzia reale invocando proprio la mancata dimostrazione di quel versamento che ha già implicitamente ritenuto provato ammettendo il credito.
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