Un fornitore di servizi agromeccanici chiede il riconoscimento del privilegio del credito artigiano nel fallimento di un'azienda cliente. I giudici di merito negano il privilegio basandosi sul superato criterio della prevalenza del capitale sul lavoro. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: per definire un'impresa come artigiana non si usa più il vecchio criterio, ma si deve fare esclusivo riferimento ai requisiti della legge quadro sull'artigianato (L. 443/1985). La sola iscrizione all'albo delle imprese artigiane non è sufficiente. Il creditore deve dimostrare in concreto la sussistenza di tutti i presupposti di legge per ottenere il privilegio.
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