Un imprenditore ha utilizzato una società come schermo fittizio per acquistare un'imbarcazione di lusso senza pagare l'IVA, presentando una falsa dichiarazione d'intento. L'Agenzia delle Entrate ha emesso una sanzione di 300.000 euro direttamente nei suoi confronti. L'uomo ha contestato la sanzione, sostenendo che dovesse risponderne solo la società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le sanzioni tributarie a carico dell'amministratore sono legittime se il professionista agisce nel proprio esclusivo interesse. Quando lo schermo societario viene usato come mero paravento per ottenere un vantaggio personale, decade la tutela della responsabilità limitata dell'ente. Di conseguenza, l'amministratore risponde in proprio delle violazioni commesse.
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