Una lavoratrice ottiene il riconoscimento giudiziale del proprio rapporto di lavoro con una società cedente, ma viene subito licenziata per presunta assenza di sedi. Appreso che i punti vendita presso cui lavorava erano stati ceduti a un'azienda subentrante, ricorre in giudizio per far accertare il passaggio del contratto ex art. 2112 c.c. La Corte di Cassazione conferma la decisione d'appello a favore della dipendente, stabilendo un chiaro principio sul trasferimento d'azienda: l'azione per far valere il passaggio automatico del rapporto di lavoro non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei licenziamenti. Inoltre, il licenziamento intimato dalla cedente dopo la cessione è del tutto inefficace e non impedisce la prosecuzione del rapporto con la subentrante, con diritto al recupero delle retribuzioni arretrate.
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