Un imprenditore subiva un procedimento penale per somministrazione fraudolenta per aver impiegato personale fornito da altre imprese per aggirare le tutele di legge e i contratti collettivi. Il Tribunale dichiarava il non luogo a procedere nella fase predibattimentale, ritenendo il reato cancellato dalle novità legislative del 2024. La Procura ha impugnato direttamente la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso e annullato la decisione senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per celebrare il processo. La Corte ha stabilito che non vi è stata alcuna abolizione dell'illecito penale. La riforma ha soltanto ricollocato il divieto in un testo normativo differente inasprendo le sanzioni, configurando una piena continuità normativa.
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