L'Azienda, attiva nel settore dei trasporti, ha impugnato un avviso di accertamento per imposte non pagate. L'ufficio delle imposte ha fondato la rettifica sul ritrovamento di un CD-ROM contenente una vera e propria contabilità in nero sui consumi di gasolio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la contabilità in nero, anche se informale o registrata su supporti digitali, costituisce una prova presuntiva legittima e qualificata. Spetta quindi al contribuente l'onere di fornire una prova contraria per smentire i dati extracontabili. Di conseguenza, l'Azienda perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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