La società concessionaria del Comune ha recapitato un avviso di accertamento ICI a due contribuenti per l'anno 2011, presumendo la loro comproprietà di un immobile sulla scorta dei soli archivi catastali. Le cittadine hanno impugnato l'atto dimostrando, tramite trascrizioni e atti notarili, la totale estraneità al bene contestato e la vendita di un diverso cespite risalente a oltre trent'anni prima. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello ritenendo prevalenti le schede del catasto. La Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito a favore delle contribuenti: le schede catastali generano una mera presunzione semplice che decade dinanzi alle note dei registri immobiliari. La Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria.
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