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Prestazione d'opera professionale

Definizione

Il contratto con cui un professionista si impegna a realizzare un'opera o un servizio per un cliente, in cambio di un compenso, usando il proprio lavoro e senza essere un dipendente.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Progetto sospeso? Il compenso per prestazione parziale è dovuto
Un committente si rifiutava di pagare due professionisti per la progettazione di un resort, sostenendo che l'incarico non fosse stato completato. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: in caso di sospensione dell'incarico, il professionista ha sempre diritto al pagamento per il lavoro già svolto. Questo diritto al compenso per prestazione parziale esiste indipendentemente dalla causa che ha interrotto il rapporto. La Corte ha quindi dato ragione ai professionisti, affermando che il pagamento per l'attività eseguita è dovuto, lasciando impregiudicata un'eventuale e separata azione di risarcimento danni.
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Consulenza per contributi pubblici: non è mediazione, il compenso va pagato
Un'impresa si rifiuta di saldare il compenso a una società di consulenza che l'aveva aiutata a ottenere un finanziamento agevolato, sostenendo la nullità del contratto perché il consulente non era iscritto all'albo dei mediatori creditizi. La Corte di Cassazione ha stabilito che la consulenza per contributi pubblici non è mediazione creditizia. L'attività del consulente, infatti, si è limitata a una prestazione d'opera professionale (assistenza nella preparazione della domanda) e non ha comportato la 'messa in relazione' con un finanziatore, elemento essenziale della mediazione. Di conseguenza, il contratto è valido e il compenso è dovuto. L'impresa perde la causa.
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Compenso coadiutore fallimentare: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito i criteri per il calcolo del compenso del coadiutore fallimentare. Nel caso esaminato, due professionisti avevano richiesto un onorario basato sulle tariffe professionali per una perizia svolta per la curatela. La Corte ha rigettato il ricorso, qualificando l'incarico come attività di ausiliario del curatore e non come prestazione d'opera professionale autonoma. Di conseguenza, ha confermato l'applicazione delle tariffe giudiziali, inferiori a quelle professionali, poiché l'attività era finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali della procedura concorsuale.
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