Un dirigente medico chiedeva all'Azienda Sanitaria l'indennità di posizione variabile per la direzione di un dipartimento sanitario, svolta per diversi mesi a seguito del pensionamento del titolare. I giudici di merito respingevano la domanda, ritenendo l'incarico una mera sostituzione provvisoria priva di contratto formale e rilevando l'intervenuta prescrizione del diritto economico. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione. Durante il giudizio di legittimità, le parti depositavano atti di rinuncia e accettazione sottoscritti solo dai difensori privi di procura speciale. La Suprema Corte ha escluso l'estinzione formale del processo, ma ha comunque rilevato l'esistenza di un accordo transattivo extragiudiziale sottoscritto dalle parti. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la cessata materia del contendere, azzerando l'efficacia della sentenza d'appello e dando piena prevalenza all'intesa privata.
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