La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per ricettazione, ribadendo un principio chiave in materia di prescrizione ricettazione. Viene stabilito che l'attenuante del fatto di speciale tenuità non incide sul calcolo dei termini di prescrizione, che devono essere determinati sulla base della pena massima prevista per il reato base (art. 648 c.p.), e non sulla pena ridotta. I motivi generici e ripetitivi sono stati dichiarati inammissibili.
Continua »