Un cittadino, in qualità di erede, ha richiesto la revisione della stima per l'indennizzo di un'azienda agricola nazionalizzata in Somalia nel 1975. Il Ministero dell'Economia ha eccepito la prescrizione decennale del diritto. Il cittadino sosteneva che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione avesse sospeso il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la pendenza di una procedura amministrativa non sospende né interrompe la prescrizione dell'indennizzo. Le cause di sospensione previste dal codice civile sono tassative e non possono essere estese. Di conseguenza, il diritto si è estinto per il mancato compimento di atti interruttivi entro i dieci anni dall'entrata in vigore della legge speciale.
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