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Prescrizione Dell'Abuso Edilizio

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Prescrizione dell’abuso edilizio: salvata la cantina abusiva
Il Proprietario di un immobile è stato condannato per aver trasformato una cantina seminterrata in un locale abitabile senza autorizzazione. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'allaccio delle utenze risaliva al 2010 e che il reato era ormai estinto. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che, anche calcolando il tempo dalla data contestata dall'accusa (dicembre 2015), il termine massimo era ampiamente decorso. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione dell'abuso edilizio e ha revocato l'ordine di rimessione in pristino dell'immobile.
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Prescrizione dell’abuso edilizio: annullata la demolizione
I gestori di una struttura ricettiva vengono condannati per aver realizzato opere senza permesso di costruire. Gli imputati ricorrono in Cassazione contestando la mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, negata in appello per presunta insolvibilità. La Suprema Corte accoglie il motivo, ritenendo le condizioni economiche irrilevanti per la sostituzione della pena. Poiché nel frattempo è decorso il termine quinquennale dal sopralluogo del 2016, si è compiuta la prescrizione dell'abuso edilizio. La Cassazione annulla la sentenza senza rinvio e revoca l'ordine di demolizione delle opere abusive.
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Prescrizione dell’abuso edilizio: la condanna resta definitiva
I Proprietari di un immobile, condannati per lavori abusivi a due mesi di arresto e 6.000 euro di ammenda, hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse estinto per il decorso del tempo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la prescrizione dell'abuso edilizio non era maturata poiché il termine di cinque anni era rimasto sospeso, come previsto dalla legge, tra la data fissata per il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo in appello. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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