Un dipendente pubblico, condannato in via definitiva per aver falsificato carte di circolazione automobilistiche, ha richiesto la revisione della sentenza di condanna. Il condannato sosteneva di non aver mai ricevuto il badge magnetico abilitato per l'accesso ai terminali informatici e produceva nuovi documenti sui propri orari e compiti d'ufficio per dimostrare l'estraneità ai fatti. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. I giudici hanno stabilito che le prove testimoniali già acquisite dimostrano l'accesso concreto e continuativo del funzionario ai sistemi operativi, superando ogni carenza formale. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito la natura di atto pubblico con fede privilegiata della carta di circolazione, escludendo la prescrizione e condannando il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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