Un soggetto condannato per truffa ha presentato ricorso sostenendo che, essendo l'aggravante della recidiva bilanciata con le attenuanti, il reato dovesse considerarsi estinto. La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, chiarendo che ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva e prescrizione sono legate: la prima allunga sempre i termini, a prescindere dal successivo giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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