La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una persona condannata per ricettazione di lieve entità. L'imputata sosteneva che il reato fosse estinto, invocando la prescrizione reato di ricettazione. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'ipotesi di 'particolare tenuità' del fatto non è un reato autonomo, ma una semplice circostanza attenuante. Di conseguenza, il tempo necessario per la prescrizione non si calcola sulla pena ridotta, ma su quella massima prevista per il reato base (otto anni). Aggiungendo le interruzioni processuali, il termine saliva a dieci anni. Poiché il fatto risaliva al 2013, nel 2023 il reato non era ancora prescritto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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