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Prescrizione Contributi Gestione Separata

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Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS battuto sul tempo
Un professionista contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2013, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello respinge l'eccezione, ritenendo che la proroga di pagamento al 20 agosto 2013 (con maggiorazione dello 0,40%) avesse spostato in avanti l'inizio del termine di prescrizione, rendendo tempestiva la richiesta dell'INPS del 31 luglio 2018. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista, stabilendo che la dilazione onerosa non sposta il termine iniziale della prescrizione, che decorre invece dalla prima scadenza non onerosa (8 luglio 2013). Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata si era già compiuta prima della richiesta dell'INPS. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
Un Libero Professionista, iscritto all'Albo ma non alla cassa di categoria, si opponeva alla richiesta dell'Ente Previdenziale per il pagamento dei contributi del 2009. La Corte d'Appello dichiarava prescritti i contributi, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010. La Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine di pagamento effettivamente prorogato dalle norme tributarie (nel caso specifico, il 6 luglio 2010). Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'Ente era tempestiva. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: conta la scadenza
Un professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi omessi per l'anno 2004. La Corte d'Appello aveva ritenuto tempestiva la richiesta dell'ente, calcolando la decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che la Prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui scade il termine per il pagamento del saldo e degli acconti, e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest'ultima costituisce infatti una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito previdenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, fissando la decorrenza del termine al 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal termine effettivo di pagamento, comprensivo di eventuali proroghe. Nel caso specifico, un decreto governativo aveva differito la scadenza al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché rientra nel termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.
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Prescrizione contributi gestione separata: INPS perde il ricorso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la mancata compilazione del quadro non comporta un automatico occultamento. Pertanto, la prescrizione contributi gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e, nel caso di specie, il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del termine quinquennale. Vince il Libero Professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sulle date
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di una professionista per l'anno 2010. La controversia ruota attorno alla corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione contributi Gestione Separata. Mentre i giudici di merito avevano calcolato la prescrizione quinquennale a partire dalla scadenza ordinaria di giugno, la Cassazione ha stabilito che bisogna considerare lo slittamento dei termini di pagamento introdotto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011, che aveva differito il versamento al 6 luglio 2011. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'Ente il 1° luglio 2016 è tempestiva poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS vince la causa
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, iscrivendolo d'ufficio alla Gestione separata. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, modificata al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale per i soggetti sottoposti agli studi di settore. Di conseguenza, l'atto interruttivo dell'INPS del 30 giugno 2015 è tempestivo, poiché intervenuto entro i cinque anni previsti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop alle pretese INPS
Un professionista si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi omessi per l'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di cinque anni iniziasse a decorrere solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la Prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza legale del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, ha chiarito che non compilare il quadro RR non equivale automaticamente a dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
Un ingegnere, lavoratore dipendente, svolgeva anche attività libero-professionale senza iscriversi alla cassa di categoria, omettendo il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. L'INPS notificava un avviso di addebito il 2 luglio 2014. La Corte d'Appello dichiarava il credito prescritto, fissando la decorrenza al 30 giugno 2009. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Poiché il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 aveva prorogato la scadenza al 6 luglio 2009, la richiesta dell'ente previdenziale, giunta il 2 luglio 2014, è tempestiva perché avvenuta entro i cinque anni.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dal 16 giugno 2010 e che non si applicasse il rinvio dei pagamenti al 6 luglio 2010 previsto per chi esercita attività soggette a studi di settore, poiché la Professionista aderiva al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito del 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la vera scadenza
Un'avvocatessa ha impugnato la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi omessi del 2009 alla Gestione Separata, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello aveva ritenuto che il termine decorresse dalla dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, chiarendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, poiché i termini di versamento per il 2009 erano stati prorogati al 6 luglio 2010 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M.), la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 30 giugno 2015 è stata considerata tempestiva, in quanto avvenuta prima della scadenza del quinquennio. Il ricorso della lavoratrice autonoma è stato quindi respinto.
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Prescrizione contributi gestione separata: rinvio salva l’INPS
Un ingegnere libero professionista, dipendente pubblico non iscritto alla cassa di categoria, ha impugnato la richiesta dell'INPS per il pagamento dei contributi del 2008. Il professionista sosteneva l'avvenuta prescrizione contributi gestione separata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, considerando anche i differimenti fiscali governativi. Nel caso specifico, la scadenza originaria del 16 giugno 2009 era stata prorogata al 7 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 30 giugno 2014 ha interrotto validamente la prescrizione prima del compimento dei cinque anni. Il professionista perde la causa e deve pagare i contributi previdenziali e le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS sulla data
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine di cinque anni dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere non dalla scadenza ordinaria, ma dal termine prorogato (nel caso specifico, il 6 luglio 2009) previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore, anche se aderenti al regime dei minimi. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi Gestione separata, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso a partire dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione inizia a decorrere solo dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente prorogato dalla legge (nel caso specifico, il 6 luglio 2010). Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è tempestiva, in quanto avvenuta prima del compimento del quinquennio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: INPS vince la proroga
Un professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo ai contributi per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello ha accolto la sua tesi, ritenendo che il termine scadesse il 16 giugno 2010 e che la notifica del 30 giugno 2015 fosse tardiva. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la proroga al 6 luglio 2010 prevista dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 si applica anche ai contribuenti in regime dei minimi. Di conseguenza, la Prescrizione contributi Gestione separata decorre dal 6 luglio 2010 e la notifica del 30 giugno 2015 ha interrotto validamente il termine. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'INPS ha fatto ricorso contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi previdenziali dovuti da un professionista alla Gestione separata per gli anni 2008 e 2009. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere solo dalla scadenza dei termini di pagamento effettivi, inclusi i differimenti generali concessi tramite decreti governativi (D.P.C.M.) per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, le richieste di pagamento dell'ente previdenziale, inviate entro i cinque anni dalle date prorogate, sono tempestive. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame, che dovrà anche considerare l'esclusione delle sanzioni civili in base a una recente pronuncia della Corte Costituzionale.
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Prescrizione contributi gestione separata: l’INPS vince in Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi previdenziali di un lavoratore autonomo per l'anno 2009. La Corte d'appello aveva individuato l'inizio del termine di prescrizione al 16 giugno 2010, ritenendo tardivo l'atto interruttivo del 30 giugno 2015. La Cassazione ha invece stabilito che la prescrizione contributi gestione separata inizia a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento differito, ossia dal 6 luglio 2010, rendendo l'intervento dell'ente previdenziale tempestivo.
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Prescrizione contributi Gestione separata: no al dolo automatico
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una professionista il pagamento di contributi omessi per l'anno 2011. La Corte d'Appello ha ritenuto che il termine di prescrizione fosse sospeso a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, qualificando tale omissione come occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della professionista, stabilendo che la mancata compilazione del quadro RR non comporta un automatismo nella sospensione del termine. Per configurare l'occultamento doloso, è necessario un comportamento intenzionale volto a nascondere il debito, rendendo impossibile l'accertamento. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del caso. La decisione chiarisce un aspetto fondamentale sulla prescrizione contributi Gestione separata.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: il rinvio salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato nel 2017. Il contribuente ha eccepito la prescrizione del debito. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione, calcolando il termine di cinque anni dalla scadenza originaria del pagamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la Prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere solo dalla scadenza effettiva, tenendo conto del differimento dei termini di pagamento disposto dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 (spostato al 6 luglio 2010). Di conseguenza, l'atto interruttivo inviato dall'INPS il 30 giugno 2015 è tempestivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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