Una ditta individuale ha ricevuto un decreto ingiuntivo da oltre 50.000 euro per presunti consumi di energia elettrica del 2022. La società fornitrice ha emesso le bollette di conguaglio soltanto nell'ottobre 2024, sostenendo di avere diritto a una dilazione sui termini. Il cliente ha eccepito la prescrizione biennale bollette, rilevando il decorso di oltre due anni dall'effettivo consumo. Il Tribunale di Bologna ha accolto totalmente l'opposizione dell'utente. Il giudice ha chiarito che nei conguagli tardivi il termine di due anni scatta dall'ultimo giorno di erogazione e non dalla data arbitraria di emissione della fattura. Il fornitore non ha provato la tempestiva ricezione degli atti e non può rivalersi sul distributore di rete avendone ricevuto i dati in tempo utile.
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