Un'impresa assumeva nel 1986 lavori per conto di un ente pubblico universitario. A seguito del crollo di un edificio, la stazione appaltante sospendeva il cantiere senza mai riprendere l'opera. Molti anni dopo, il cessionario dell'appaltatore citava in giudizio l'amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni da prolungata sospensione, spese generali e mancato utile. I giudici di merito respingevano la richiesta per decorso dei termini. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto chiarendo le regole sulla prescrizione appalto pubblico. Il diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno si manifesta e l'impresa può farlo valere, ossia fin dall'iscrizione delle riserve. L'appaltatore non può attendere l'inerzia della pubblica amministrazione o la risoluzione formale del contratto: l'inazione prolungata oltre dieci anni estingue irrevocabilmente ogni pretesa risarcitoria.
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