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Preliminare Di Vendita Di Cosa Altrui

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Preliminare di vendita di cosa altrui: chi vince tra eredi?
Due sorelle citano in giudizio il padre per ottenere il trasferimento di immobili promessi in vendita con un contratto preliminare. Durante la causa il padre muore e la proprietà passa agli eredi. Un altro fratello impugna la decisione sostenendo la nullità del giudizio e del contratto, trattandosi di un preliminare di vendita di cosa altrui. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del fratello. I giudici chiariscono che l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è valida se l'altruità del bene viene meno prima della sentenza. Poiché gli eredi avevano acquistato la proprietà degli immobili per successione durante il giudizio, il trasferimento è legittimo. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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Preliminare di cosa altrui: acquisto nullo, ragione al compratore
Un Promissario Acquirente si ritira da una proposta di acquisto per un immobile. Il bene apparteneva a un socio e non alla società in concordato che, tramite il suo Commissario, aveva accettato l'offerta. La Cassazione dà ragione all'Acquirente, stabilendo un principio chiave sul preliminare di vendita di cosa altrui: il promittente venditore deve assumere personalmente l'obbligo di far acquistare la proprietà al compratore. In questo caso, il Commissario non aveva il potere di disporre del bene del socio né si era personalmente obbligato a garantirne il trasferimento. L'accordo è quindi nullo e nessuna richiesta di risarcimento è dovuta dall'Acquirente.
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Preliminare di vendita di cosa altrui: chi è inadempiente?
Un promissario acquirente interrompe i pagamenti dopo aver scoperto che l'immobile promesso in vendita ha altri comproprietari. La Corte di Cassazione chiarisce che il preliminare di vendita di cosa altrui è valido e che, avendo interrotto i pagamenti prima della scadenza del contratto definitivo, l'acquirente è la parte inadempiente e perde la caparra versata.
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