Un Promissario Acquirente si ritira da una proposta di acquisto per un immobile. Il bene apparteneva a un socio e non alla società in concordato che, tramite il suo Commissario, aveva accettato l'offerta. La Cassazione dà ragione all'Acquirente, stabilendo un principio chiave sul preliminare di vendita di cosa altrui: il promittente venditore deve assumere personalmente l'obbligo di far acquistare la proprietà al compratore. In questo caso, il Commissario non aveva il potere di disporre del bene del socio né si era personalmente obbligato a garantirne il trasferimento. L'accordo è quindi nullo e nessuna richiesta di risarcimento è dovuta dall'Acquirente.
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