Un Istituto di Credito ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un Socio Garante per debiti di una società correlata, garantiti da fideiussione e pegno su titoli. Il Giudice Delegato ha rigettato la domanda. La Banca ha proposto opposizione allo stato passivo, introducendo per la prima volta una domanda di compensazione tra il proprio debito per i titoli scaduti e il credito verso il fallito, chiedendo in subordine la prelazione pignoratizia. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo inammissibile la nuova domanda di compensazione e revocabile il pegno poiché rimodulato per debiti preesistenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca, confermando che nell'opposizione allo stato passivo non si possono proporre domande nuove e che la ristrutturazione del pegno configura una nuova garanzia revocabile.
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