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Pregiudizio in re ipsa

Definizione

Espressione latina che indica un danno considerato implicito e automatico nel verificarsi di un illecito, senza necessità di una prova specifica del suo effettivo ammontare. La sentenza in esame esclude che questo si applichi alla mancanza di agibilità.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Traduzione della sentenza: nullo il verdetto non tradotto
Un cittadino straniero, condannato in appello per reati di droga, ha impugnato la decisione lamentando la mancata traduzione della sentenza nella propria lingua. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la traduzione della sentenza è un diritto fondamentale dell'imputato che non parla italiano. L'omessa traduzione della sentenza comporta una nullità generale, poiché impedisce all'imputato di comprendere le motivazioni della condanna e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata traduzione, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte d'appello affinché provveda alla traduzione dell'atto nella lingua nota all'imputato, facendo decorrere nuovamente i termini per l'impugnazione.
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Mancanza certificato agibilità: quando non si paga?
Un conduttore ha interrotto il pagamento del canone per un immobile commerciale a causa della mancanza del certificato di agibilità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che, in caso di mancanza del certificato di agibilità, il conduttore deve dimostrare un concreto e specifico pregiudizio nell'utilizzo del bene per poter legittimamente sospendere il pagamento. Il danno, infatti, non è considerato automatico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi procedurali.
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Danno da diffamazione: come si calcola il risarcimento?
Un ex magistrato ha citato in giudizio un quotidiano per diffamazione. Il tribunale di primo grado ha liquidato un risarcimento di 80.000 euro, ma la Corte d'Appello lo ha ridotto a 25.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la riduzione, stabilendo che la quantificazione del danno da diffamazione non può essere arbitraria ma deve basarsi su criteri oggettivi e motivati, come la notorietà del diffamante e la diffusione della testata. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che mirava a una rivalutazione dei fatti.
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