Un imputato condannato per riciclaggio ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, contestando la validità delle notifiche effettuate presso il difensore anziché il domicilio dichiarato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la doglianza riguardava l'interpretazione di norme giuridiche e non un errore materiale di percezione. La Corte ha ribadito che la notifica al difensore fiduciario, pur se irregolare, esclude l'ipotesi di omessa citazione, applicando il moderno principio del pregiudizio effettivo per la validità degli atti processuali.
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