Un'azienda ha richiesto l'assistenza di uno studio di commercialisti per presentare una domanda di concordato preventivo con riserva. Successivamente, l'azienda ha rinunciato alla domanda per accedere all'amministrazione straordinaria. Lo studio professionale ha richiesto l'ammissione al passivo del proprio compenso con il rango di prededuzione. Il Tribunale ha negato tale qualifica, ammettendo il credito solo come privilegiato. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la prededuzione credito professionista richiede necessariamente l'effettiva ammissione del debitore alla procedura di concordato. Poiché l'azienda ha rinunciato prima del decreto di ammissione, il credito non può essere considerato prededucibile, mancando il presupposto fondamentale della pendenza della procedura concordataria.
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