Un lavoratore agricolo ha agito in giudizio per ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dopo il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'ente previdenziale. Nonostante la vittoria totale in appello, basata su un precedente giudicato che confermava l'esistenza del rapporto lavorativo, il giudice di merito aveva disposto la compensazione spese legali. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, rilevando che la motivazione addotta per giustificare la mancata condanna alle spese era apparente e illogica, poiché l'esistenza di un giudicato favorevole rafforza la posizione della parte vittoriosa anziché giustificare l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese.
Continua »