Una società ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo, lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sottolineando che l'impugnazione per vizi di notifica deve essere 'autosufficiente', ovvero contenere tutti gli elementi necessari a provarlo, come le relate di notifica. Il preavviso di fermo è stato ritenuto valido poiché le cartelle non erano state tempestivamente opposte, e spetta al debitore dimostrare eventuali errori nel calcolo degli interessi, che sono determinati per legge.
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