La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un lodo arbitrale relativo al pagamento di compensi professionali per un progetto architettonico. Il cuore della disputa riguarda una clausola che subordinava il pagamento all'effettivo accredito di fondi ministeriali. Mentre gli arbitri avevano interpretato tale clausola come un semplice termine temporale, la Corte d'Appello, confermata dalla Cassazione, l'ha qualificata come condizione potestativa mista. Poiché il finanziamento non è mai stato erogato a causa dell'indisponibilità dell'immobile, il diritto al compenso non è sorto. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice dell'impugnazione può sindacare l'interpretazione del contratto fatta dagli arbitri se questa viola i canoni logici e legali.
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