Un'associazione ha presentato un ricorso d'urgenza per tutelare il diritto alla salute dei richiedenti asilo ospitati in un centro di accoglienza straordinaria sovraffollato durante la pandemia da Covid-19. L'associazione lamentava il mancato rispetto del distanziamento sociale e chiedeva il trasferimento dei migranti. Il Tribunale si era dichiarato privo di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La Corte ha chiarito che, di fronte a norme precise e inderogabili sul distanziamento a tutela della salute, la Pubblica Amministrazione non ha alcun potere discrezionale, ma ha il dovere vincolato di applicarle. Di conseguenza, trattandosi di un diritto fondamentale non comprimibile, la tutela spetta al tribunale civile ordinario.
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