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Potere purgativo

Definizione

Il potere speciale del giudice, in contesti di vendite forzate, di ordinare la cancellazione di ipoteche e altri gravami sull'immobile venduto, trasferendolo all'acquirente libero da vincoli.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Fallimento e preliminare: no alla cancellazione dell’ipoteca
Un promissario acquirente ottiene una sentenza di esecuzione in forma specifica per l'acquisto di un immobile, subordinata al pagamento del prezzo e alla cancellazione dell'ipoteca. Sopraggiunto il fallimento del costruttore, l'acquirente chiede al giudice delegato di disporre la cancellazione dell'ipoteca sul bene. La Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale, rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che il potere di cancellazione dell'ipoteca (potere purgativo) spetta al giudice delegato solo nelle vendite coatte fallimentari finalizzate alla liquidazione dell'attivo. Non si applica, invece, quando il trasferimento avviene in esecuzione di un contratto preliminare, trattandosi di una vendita di natura negoziale e non di una vendita forzata concorsuale. Di conseguenza, l'acquirente non può ottenere la liberazione automatica del bene dal gravame ipotecario.
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Cancellazione Ipoteca Fallimento: Giudice Bloccato, Vince la Banca
La Corte di Cassazione affronta il tema della cancellazione ipoteca fallimento. Un curatore fallimentare aveva deciso di onorare dei contratti preliminari di vendita per alcuni immobili gravati da ipoteca. Il Giudice Delegato ne aveva ordinato la cancellazione, ma la società creditrice si è opposta. La Cassazione ha dato ragione al creditore, stabilendo un principio fondamentale: l'adempimento di un contratto preliminare da parte del curatore è una vendita 'negoziale', non una vendita forzata 'concorsuale'. Di conseguenza, il giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore. La garanzia del creditore, quindi, prevale.
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Cancellazione ipoteca concordato: no a vendite private
Una banca, titolare di un'ipoteca su un immobile, ha contestato la cancellazione della sua garanzia disposta dal giudice delegato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. La vendita dell'immobile non è avvenuta tramite asta competitiva, ma attraverso l'esecuzione di un contratto preliminare preesistente. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della banca, ha stabilito che il potere speciale del giudice di cancellare le ipoteche (cd. potere purgativo) si applica esclusivamente alle vendite forzate e competitive, finalizzate alla liquidazione dell'attivo per la massa dei creditori. Nel caso di vendite private, seppur autorizzate, l'ipoteca può essere cancellata solo con il consenso del creditore o con la sua piena soddisfazione, salvaguardandone così i diritti.
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