L'Azienda di riscossione ha notificato un'intimazione di pagamento al Contribuente per recuperare somme previdenziali dell'INPS. La notifica è avvenuta nel 2011 tramite un servizio di posta privata non abilitato alla notifica di atti giudiziari. Il Contribuente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi, contestando la validità di tale notifica come atto interruttivo. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'Azienda di riscossione. La notifica tramite posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non idonea a interrompere la prescrizione, non potendosi applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo a un atto diverso da quello impugnato. Il Contribuente vince la causa.
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